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Regolamento A.R.I. - R.E. - Pagina 3 PDF Stampa E-mail
Scritto da Fabrizio Fava   
Indice
Regolamento A.R.I. - R.E.
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Art. 6 - Comitati Regionali

Il Comitato Regionale è formato da tanti componenti, per ciascuna delle Sezioni comprese nel territorio regionale, eletti dalle rispettive Assemblee di base, in funzione di quanto previsto nei singoli regolamenti regionali.
Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente, per il settore Protezione Civile, potrà delegare altro Consigliere.
Il Comitato Regionale:
- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito regionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, riferendo annualmente al Consiglio Direttivo nazionale;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- stipula con le Regioni, gli Enti regionali ed infraregionali le convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991, n. 266.
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:
- è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti;
- convoca l'Assemblea del Comitato Regionale;
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I.-R.E.

Art. 7 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo nazionale è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e segg. dello Statuto Sociale) tra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.
I componenti dei Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione (art. 24 dello Statuto A.R.I.).
Il Presidente potrà delegare altro Consigliere per le A.R.I.-R.E.
Il Consiglio Direttivo nazionale:
- determina le linee programmatiche nell'ambito nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture regionali;
- la Assemblea Generale ne approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- intrattiene i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, a carattere nazionale, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio di esperti;
- stipula con le suddette Istituzioni eventuali convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/'91, n. 266.

Art. 8 - Collegio Sindacale

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto e relativi Regolamenti sezionali e regionali.