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Regolamento A.R.I. - R.E. - Pagina 5 PDF Stampa E-mail
Scritto da Fabrizio Fava   
Indice
Regolamento A.R.I. - R.E.
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Art. 13 - Risorse economiche

L'Organizzazione A.R.I.-R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:
- poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale);
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.

Art. 14 - Assemblee nazionali, regionali e sezionali

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni possono indire, rispettivamente, Assemblee nazionali, regionali e sezionali di tutti gli aderenti, per lo studio e la programmazione della attività di Protezione Civile.
Le decisioni delle Assemblee sono vincolanti per chi le ha convocate.

Art. 15 - Durata in carica degli Organismi

I componenti del Consiglio Direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 27 dello Statuto Sociale).
I componenti dei Consigli Direttivi regionali e sezionali durano in carica per la durata prevista dai rispettivi Regolamenti.

Norma transitoria

Sino alla completa attuazione del presente Regolamento e fino all'aggiornamento delle strutture operative, tutte le funzioni vengono esercitate dagli attuali Consigli Direttivi, a qualsiasi livello.

Approvato dalla Assemblea Straordinaria di Bari del 9 novembre 1996 e ratificato (previe opportune correzioni suggerite dall'Assemblea stessa) dal Consiglio Direttivo nazionale. Pubblicato su Radio Rivista 3-97, Organo Ufficiale della Associazione.