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Regolamento A.R.I. - R.E. - Pagina 4 PDF Stampa E-mail
Scritto da Fabrizio Fava   
Indice
Regolamento A.R.I. - R.E.
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Art. 9 - Organizzazione territoriale

Le A.R.I.-R.E. sono strutturate in ambito sezionale, operanti, di norma, in circoscrizioni coincidenti con le circoscrizioni provinciali. Le organizzazioni di base sono costituite dagli aderenti operanti nel territorio delle singole Sezioni.

Art. 10 - Aderenti alla Organizzazione

La qualifica di aderente alle A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta solo ai Soci dell'A.R.I., in possesso di licenza di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano la disponibilità personale di intervento, in caso di necessità.
La qualifica di aderente ausiliario alle A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta ai Soci dell'A.R.I., anche non in possesso di licenza di radioamatore ed ai Soci dell'A.R.I. Radio Club, che dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti ausiliari nel servizio di Emergenza, che abbiano raggiunto la maggiore età e che ne facciano domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, siano tenuti a dare la loro disponibilità nell'ambito dell'attività svolta.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande di coloro che, per appartenenza ad altre Associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le strutture.
Le domande di ammissione alle A.R.I.-R.E. devono essere presentate al Presidente dei Consiglio Direttivo di Sezione o al Consigliere Delegato.
Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo; e, se ancora respinta, dovrà essere motivata.
L'appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde per:
a) recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I. Radio Club o dalle stesse A.R.I.-R.E.
b) esclusione.
Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione (o Consigliere Delegato) al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza.
A titolo puramente esemplificativo, si indica alcuni motivi di esclusione:
1) comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;
2) prolungata assenza ingiustificato dalle attività delle A.R.I.-R.E.;
3) l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della Organizzazione delle A.R.I.-R.E.
Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di Sezione è ammesso ricorso al Comitato Regionale competente, che decide motivatamente, in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione interessata.
Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente regolamento.

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

Le cariche associative delle A.R.I.-R.E. hanno carattere gratuito; ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti istituzionali.

Art. 12 - Bilancio

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Organizzazione A.R.I.-R.E., alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la propria competenza, è formulato in maniera da essere inglobato e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l'Associazione.
In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti.
Il bilancio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea Generale ordinaria, a norma dell'art.23, comma a) b) e c) dello Statuto Sociale; quelli regionali, dalle Assemblee Generali regionali; e quelli sezionali, dalle Assemblee di base, secondo i rispettivi regolamenti.
Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma annuale di attività.