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Statuto A.R.I. Marche |
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A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI COMITATO REGIONALE MARCHE
REGOLAMENTO
Modificato nella riunione del C.R.M. del 19 ottobre 1997
Art. 1 – Atto Costitutivo Il giorno 29 aprile 1977, secondo quanto prescritto dall’art. 51 dello Statuto Sociale è stato costituito il Comitato Regionale Marche dell’A.R.I., nel seguito indicato con C.R.M. Esso estende la sua giurisdizione su tutta la regione Marche. Partecipano alla sua costituzione le sezioni ARI di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fano, Fermo-Porto San Giorgio, Jesi, Macerata, Pesaro, san Benedetto Del Tronto e Senigallia, ciascuna rappresentata da una propria delegazione. A tutti gli effetti le Sezioni sono di fatto regolarmente costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.
Art.2 – Sede del comitato Regionale Marche Il C.R.M. ha sede legale in Ancona. A discrezione del C.R.M. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l’ambito regionale.
Art.3 – Organi del Comitato Regionale Marche Gli organi del C.R.M. sono: l’assemblea dei delegati delle sezioni delle Marche detta Consiglio Regionale, il Comitato di Presidenza e il Presidente.
Art.4 – Scopi e attribuzioni del Comitato Regionale Marche a) Il C.R.M. sovrintende alla costituzione, funzionamento, e scioglimento delle Sezioni della Regione. b) Dirime ogni divergenza tra le Sezioni, tra sezioni e Soci e tra Soci. c) Nomina i Delegati Regionali alle Assemblee generali dell’ARI d) Nomina ogni anno, di norma a turno tra le sezioni, i Rappresentanti A.R.I., Titolare e Sostituto marchigiano, in seno alla Commissione di esame istituita presso l’Ufficio Circoscrizionale Marche - Umbria del Ministero P.T. di Ancona per il conseguimento della patente di Radioamatore; riceve dal comitato Regionale Umbria la comunicazione del Rappresentante Sostituto umbro in seno alla stessa commissione. e) Provvede a versare alle sezioni quanto di loro spettanza delle quote di ristorno ricevute dalla Segreteria Generale. f) Stabilisce e incassa i contributi delle Sezioni per il loro funzionamento. g) Rappresenta l’ARI a livello regionale tenendo i contatti con le amministrazioni regionali dello stato. h) Tiene i contatti con il C.D. Nazionale ARI anche in nome e per conto delle Sezioni. i) Promuove d’intesa con le Sezioni le attività che ritiene opportune per lo sviluppo dell’Associazione e per il conseguimento dei fini sociali. j) Si interessa della disciplina dell’attività radiantistica e della salvaguardia delle bande riservate al servizio di Radioamatore. k) Collabora con gli altri Comitati Regionali alla definizione dei problemi di comune interesse. l) Delibera le eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento regionale e lo stesso proprio scioglimento. m) Può avere un proprio patrimonio.
Art.5 – Composizione del comitato Regionale Marche Il C.R.M. è composto da due delegati per ogni Sezione della regione. Tali delegati sono i Consiglieri del C.R.M. Il C.R.M. dura in carica tre anni con inizio dal 01 gennaio dell’anno XXXX e termina al 31 dicembre dell’anno XXXX + 2. I Consiglieri non hanno diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.M. I delegati del C.R.M. sono nominati dai C.D. di Sezione tra i suoi Consiglieri. Di norma sono il Presidente e il segretario. Il Vicepresidente subentra di norma all’uno o all’altro se costoro non accettano la carica regionale. I nomi dei delegati debbono essere ufficialmente notificati al C.R.M. con lettera del Presidente di Sezione. I delegati al C.R.M. non possono delegare altri. La carica di Consigliere del C.R.M. si perde per rinuncia o per la cessazione del C.D. di Sezione. I Consiglieri Regionali nuovi entrati in sostituzione di altri cessati, rimangono in carica solo per il resto del triennio in corso. Su invito degli organi del C.R.M. possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i funzionari e soci esperti, quando si ritiene utile il loro intervento.
Art.6 – Quorum deliberativo e diritto di voto Le riunioni del C.R.M. possono essere ordinarie o straordinarie. E’ prescritta la convocazione di almeno una riunione ordinaria all’anno da effettuarsi, di norma, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Per entrambe è prevista la prima e la seconda convocazione. Le riunioni del C.R.M. sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno il 50% più uno delle Sezioni che rappresentino almeno il 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione se sono presenti almeno il 33% delle Sezioni e dei Soci rappresentati. Non verificandosi ciò, non potranno adottarsi deliberazioni ma solo raccomandazioni. La seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo la prima. Le votazioni seguono il sistema della doppia maggioranza. Ogni delegazione ha a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti sono i Soci rappresentati. Il numero dei Soci rappresentati è ricavato dall’ultimo tabulato disponibile della Segreteria Generale ARI, di norma al 31 dicembre, e vale per l’anno successivo. Le riunioni indette per deliberare modifiche al presente Regolamento Regionale sono valide se in prima convocazione interviene almeno il 75% delle sezioni in rappresentanza del 75% dei soci. In seconda convocazione, non prima di otto giorni dalla precedente, le riunioni sono valide se interviene almeno il 50% delle Sezioni in rappresentanza del 50% dei Soci. I provvedimenti si considerano deliberati quando la votazione raggiunge la doppia maggioranza semplice dei voti presenti e dei voti rappresentati. Le riunioni del C.R.M. sono valide solo se presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Il C.R.M. si riunisce su convocazione del Presidente per sua iniziativa ogni tre mesi circa, o quando lo richieda i due terzi dei Consiglieri. La convocazione con l’Ordine del Giorno, la data, l’ora, ecc deve essere fatta per lettera spedita almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione, o in caso di urgenza, con telegramma spedito almeno tre giorni prima. Il luogo della riunione potrà essere di volta in volta diverso, salvo che il Consiglio Regionale ravvisi a maggioranza diversa opportunità. All’Ordine del giorno delle riunioni devono essere iscritte le proposte formulate dalle Sezioni, pervenute al C.R.M. almeno 30 giorni prima della riunione stessa. Le deliberazioni del C.R.M. come pure la ratifica dei provvedimenti presi dal Comitato di Presidenza, possono essere impugnate dalle sezioni che si ritengono lese nei diritti, mediante ricorso al Consiglio Direttivo dell’ARI. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena la decadenza, con copia al C.R.M. . Trascorso tale termine, il provvedimento deliberato diverrà esecutivo a tutti gli effetti. Di qualsiasi atto o comunicazione ufficiale delle Sezioni alla segreteria Generale o al C.D. ARI, dovrà essere inviata copia al C.R.M. allo scopo di facilitare il coordinamento dell’azione sociale. Ciascun Consigliere del C.R.M. ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Di ogni riunione verrà redatto dal Segretario un verbale che sarà controfirmato dal Presidente o dal vicepresidente che lo sostituisce.
Art.7 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Cassiere. Comitato di Presidenza Su convocazione del Presidente uscente, con le stesse modalità e tempi previsti per le riunioni ordinarie, il C.R.M. si riunisce per eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. La funzione di Cassiere può essere attribuita a ciascuna delle suddette cariche secondo opportunità; in tal caso l’incaricato tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa. Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto e con voto diretto dai Consiglieri del C.R.M. . Gli eletti restano in carica tre anni con inizio dal 01 gennaio dell’anno X X X X e termine al 31 dicembre dell’anno X X X X + 2 e non decadono per tutta la durata del triennio quali che siano le vicende del C.D. della Sezione di appartenenza. Possono essere rieletti. Per le cariche Regionali vige l’incompatibilità con altre cariche associative alle quali l’eletto deve rinunziare eccettuata quella di Consigliere di Sezione. Le cariche sono assolutamente non retribuite, salvo il rimborso delle spese per incarichi specifici attribuiti dal C.R.M. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario costituiscono il Comitato di Presidenza. Tale organo attua le direttive del C.R.M. e a questo può sostituirsi nei casi di urgenza o di minore importanza. In tali eventualità, le deliberazioni assunte debbono essere ratificate successivamente dal Consiglio. Il Comitato di Presidenza è convocato o sentito dal Presidente senza particolari formalità ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità. In caso di vacanza di un membro del Comitato di Presidenza si procede con la surroga. Prende il suo posto il primo dei non eletti nelle votazioni che resta in carica fino allo scadere del triennio in corso. Se non vi è un primo dei non eletti si procede con una votazione. In caso di vacanza contemporanea di due membri del comitato di Presidenza si procede a nuove elezioni in seno a tutti i consiglieri entro 30 giorni. I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso. Il Presidente a) Rappresenta il C.R.M. . A lui è dovuta la firma sociale. b) Presiede le riunioni del C.R.M. c) Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.R.M. e del Comitato di Presidenza. d) Dispone per la convocazione delle riunioni ordinarie e straordinarie. e) Esercita in caso di provata urgenza i poteri del C.R.M., salvo successiva ratifica da parte di quest’ultimo. f) Predispone con il Comitato di Presidenza il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo. g) Adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte del Consiglio Regionale. h) In caso di impedimento può farsi rappresentare dal Vicepresidente. Il Vicepresidente a) Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di suo impedimento. b) Adempie a quelle funzioni che gli sono delegate dal Presidente. c) Assume la presidenza in caso di dimissioni del Presidente fino al reintegro della carica. Il segretario a) Coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, dei quali attua le disposizioni. b) E’ segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni. c) Tiene la corrispondenza del C.R.M.
Art.8 – Il Revisore dei Conti Il revisore dei conti è eletto dal C.R.M. nel corso della riunione indetta per l’attribuzione delle cariche regionali, tra i Delegati delle sezioni con voto diretto e a scrutinio segreto. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica associativa, come avviene per le altre cariche del C.R.M., pertanto una volta eletto e accetta la carica deve dimettersi da quella di Sezione. Non c’è incompatibilità con quella di Consigliere di Sezione. Il revisore dei Conti dura in carica tre anni, esattamente come avviene per le altre cariche. Non ha diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.M. In caso di vacanza del Revisore dei Conti si procede nuove elezioni e in tal caso il nuovo eletto resta in carica fino allo scadere del triennio in corso. Compiti: a) Il Revisore dei Conti controlla i verbali e i documenti amministrativi del C.R.M. b) Assicura che gli atti non siano in contrasto con lo statuto sociale, con il Regolamento di Attuazione e con il Regolamento regionale. c) Ha il potere di denunziare eventuali irregolarità sia amministrative che statutarie al C.D.N. d) Ha facoltà di indire l’Assemblea straordinaria richiesta dal terzo delle Sezioni. e) Ha facoltà di consultare il Collegio dei Sindaci nazionale e il Revisore dei Conti delle Sezioni. f) Controlla la regolarità delle procedure per le elezioni alle cariche regionali.
Art.9 – Incarichi speciali Il C.R.M. ha facoltà di delegare ai soci della regione specifiche mansioni. Gli incaricati devono svolgere i loro compiti nell’ambito della delega ricevuta e devono rendere conto al C.R.M. del loro operato. Il C.R.M. ha facoltà di conferire incarichi manageriali regionali ai propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l’incarico. Tali incarichi cessano per revoca o con la fine del triennio. Possono essere costituite Commissioni consultive per particolari settori di attività radioamatoriale, come la regolamentazione dei Ponti Ripetitori, la regolamentazione del Packet Radio, le radio assistenze regionali, la difesa delle bande di frequenza, le Radiocomunicazioni di Emergenza nella P.C., ecc. Di ogni Commissione farà parte un Consigliere del C.R.M., che riferirà in ordine ai problemi trattati.
Art.10 – Sezioni Per costituire una Sezione ARI nelle Marche è necessaria l’adesione di un minimo di 20 Soci effettivi residenti nella stessa zona, in regola con la quota associativa ed aventi diritto al voto. Il comitato fondatore deve inoltrare richiesta scritta al Presidente del C.R.M. con i nominativi, la firma e le generalità di tutti i richiedenti. La richiesta viene inserita ai primi punti dell’ordine del Giorno della prima riunione utile del C.R.M. il quale, unico Organo competente in materia , autorizza o meno la costituzione della Sezione. La nuova Sezione prende il nome dal comune ove è costituita. Nel territorio dello stesso comune non può essere costituita più di una Sezione. La Sezione del capoluogo di provincia estende di norma la sua competenza su tutto il territorio provinciale eccettuati i comuni ove esiste altra Sezione. Le Sezioni sono autonome amministrativamente. Devono darsi un proprio Regolamento in armonia con lo Statuto sociale, con il Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale e con il presente Regolamento regionale. Il Regolamento della Sezione deve essere sottoposto al C.R.M. per l’approvazione. Le deliberazioni delle Sezioni non impegnano in alcun modo il C.R.M. In base al numero dei Soci effettivi con diritto di voto, le Sezioni hanno un Consiglio Direttivo formato da cinque o da sette membri: cinque fino a 50 Soci, sette oltre 50 Soci. In tutte le Sezioni vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. La Funzione di Cassiere può essere attribuita a ciascun componente del Consiglio Direttivo secondo opportunità; in tal caso l’incaricato tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa. In tutte le Sezioni è eletto un Sindaco – Revisore dei Conti. Il C.D. di Sezione e il Sindaco – Revisore dei Conti sono eletti a mezzo referendum segreto e personale da effettuarsi entro l’anno di scadenza del mandato, fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. A tale scopo deve essere costituita una Commissione Elettorale formata dal Sindaco – Revisore dei Conti (Presidente) e da due altri Soci (Scrutatori) dei quali almeno uno non sia Consigliere. La Commissione svolge tutte le operazioni elettorali rimanendone responsabile, giovandosi delle strutture sella Sezione.
Art.11 – Soci I Soci ARI residenti nella regione Marche devono far parte di una sola Sezione della regione. La domanda di ammissione al Sodalizio deve essere inoltrata attraverso la Sezione, la quale è la sola tenuta a esprimere il parere richiesto dagli Organi Centrali. Per ogni altro dovere e diritto dei Soci e per quanto non espresso dal presente Regolamento Regionale, si fa riferimento allo Statuto Sociale e al Regolamento di Attuazione dello stesso, ottemperando altresì alle deliberazioni assunte di volta in volta dal C.D. Nazionale.
Art.12 – Generalità Il presente Regolamento Regionale in versione modificata sarà presentato alla Segreteria Generale entro il 31 dicembre 1997, secondo quanto stabilito nell’Assemblea Generale ARI del 05 luglio 1997. I Regolamenti di Sezione debbono uniformarsi alla presente normativa.
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